Dal 1985, la previdenza professionale (LPP) costituisce il secondo pilastro del sistema di sicurezza sociale svizzero. È noto anche come cassa pensione e contribuisce a mantenere il più possibile il precedente tenore di vita in età avanzata.
La LPP è obbligatoria per tutti i dipendenti che sono già assicurati nel 1° pilastro e che guadagnano almeno 1.762,50 franchi (dal 2015) al mese. L’assicurazione obbligatoria inizia quando il lavoratore comincia a lavorare, non prima di aver compiuto 17 anni. I lavoratori autonomi e i dipendenti con uno stipendio mensile inferiore a 1.762,50 franchi possono stipulare un’assicurazione volontaria.
Il finanziamento della previdenza professionale non avviene secondo il sistema di ripartizione, come nel caso dell’AVS (assicurazione per la vecchiaia e i superstiti), ma secondo il sistema di capitalizzazione. Il lavoratore dipendente versa la pensione e risparmia per la vecchiaia.
Le casse pensioni si occupano della previdenza professionale. Ogni cassa pensione può variare notevolmente nella sua forma organizzativa. I fondi pensione si distinguono in base alle tre caratteristiche seguenti: Grado di autonomia, forma giuridica e amministrativa.